Art. 5
5 / 6In vigore dal 26 nov 1981
Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal 1 gennaio 1983 se i limiti indicati nell' sono stati superati negli anni 1980 e 1981. Per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare le scritture devono essere tenute a partire dal primo periodo d'imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1982 se gli stessi limiti sono superati nei due periodi d'imposta antecedenti a quello in corso a tale data.
Le scritture devono essere tenute a partire dal primo periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1981 se nell'anno 1980, ovvero nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla predetta data per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, i ricavi e le rimanenze sono risultate superiori rispettivamente a dieci miliardi e a quattro miliardi di lire.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-04;664#art-5