Art. 5
5 / 28In vigore dal 1 gen 1982
Dopo l' è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 13-bis - Personale delle segreterie. - L'impiegato avente qualifica di livello più elevato o, a parità di livello, con maggiore anzianità nella stessa, è responsabile dell'andamento dei servizi di segreteria di ciascuna commissione tributaria e ne risponde direttamente al presidente della commissione, il quale, fermo restando quanto disposto dai commi terzo e quarto dell' e dall' e se particolari circostanze lo rendono opportuno, può chiedere all'intendente di finanza di adottare le misure necessarie per la migliore organizzazione dei servizi.
Gli impiegati inquadrati nelle qualifiche funzionali superiori alla terza possono, tra l'altro, essere adibiti alle seguenti mansioni:
a) collaborazione con gli impiegati addetti alle funzioni di segreteria;
b) svolgimento delle attività concernenti la ricezione, la presa in carico, la fascicolazione e la conservazione dei ricorsi e degli altri atti, nonché cura dello smistamento degli atti da notificare e della spedizione della corrispondenza;
c) esecuzione del servizio di copiatura o di riproduzione degli atti e della corrispondenza a mezzo di macchine per scrivere e fotoriproduttrici;
d) rilascio delle dichiarazioni di copia conforme e delle ricevute degli atti depositati nelle segreterie;
e) svolgimento di tutte le altre mansioni d'ordine ed esecutive necessarie per l'andamento dei servizi delle segreterie.
Al servizio di anticamera delle commissioni tributarie sono addetti di norma impiegati aventi qualifica funzionale inferiore alla quarta.
Il funzionario responsabile dell'andamento dei servizi della segreteria può affidare ad impiegati aventi qualifica funzionale inferiore alla quinta le mansioni di messo notificatore, con attribuzione dei compensi previsti dal primo e dal secondo comma dell' della legge 10 maggio 1976, n. 249".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-5