Art. 28

Art. 28

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In vigore dal 1 gen 1982
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1982. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 novembre 1981 PERTINI SPADOLINI - FORMICA - ROGNONI - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1981 Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 13
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