Art. 24

Art. 24

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In vigore dal 1 gen 1982
L'art. 37 è sostituito dal seguente: "Contenuto della decisione. - La decisione è emessa in nome del Popolo italiano, è sottoscritta dal presidente e dal relatore e deve contenere: 1) l'indicazione della composizione del collegio, delle generalità delle parti e della data in cui la decisione è pronunciata; 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, delle domande e dei motivi in fatto e in diritto; 3) il dispositivo".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-24