Art. 24
24 / 28In vigore dal 1 gen 1982
L'art. 37 è sostituito dal seguente:
"Contenuto della decisione. - La decisione è emessa in nome del Popolo italiano, è sottoscritta dal presidente e dal relatore e deve contenere:
1) l'indicazione della composizione del collegio, delle generalità delle parti e della data in cui la decisione è pronunciata;
2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, delle domande e dei motivi in fatto e in diritto;
3) il dispositivo".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-24