Art. 22
22 / 28In vigore dal 1 gen 1982
Nell'art. 34 il primo comma è sostituito dal seguente:
"Se dinanzi alla stessa sezione pendono più processi relativi alla medesima controversia ovvero a più controversie relative allo stesso tributo o concernenti questioni comuni, ancorchè relative a tributi diversi, ovvero a controversie altrimenti connesse per i soggetti o per l'oggetto, la sezione, su richiesta di parte o d'ufficio, ne dispone la riunione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-22