Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 1 gen 1982
Nell'art. 34 il primo comma è sostituito dal seguente: "Se dinanzi alla stessa sezione pendono più processi relativi alla medesima controversia ovvero a più controversie relative allo stesso tributo o concernenti questioni comuni, ancorchè relative a tributi diversi, ovvero a controversie altrimenti connesse per i soggetti o per l'oggetto, la sezione, su richiesta di parte o d'ufficio, ne dispone la riunione".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-22