Art. 20
20 / 28In vigore dal 1 gen 1982
Dopo l'art. 32 è aggiunto il seguente:
"Art. 32-bis - Luogo delle comunicazioni e delle notificazioni. - Le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite, salva consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dalla parte nel suo primo atto, fino al decimo giorno successivo a quello in cui sia stata presentata o sia pervenuta alla segreteria della commissione la comunicazione di variazioni. Se la relazione di notificazione od equipollente atto dell'ufficio postale attesta che il domicilio eletto o la residenza dichiarata è fittizia, il termine perentorio entro il quale una notificazione debba essere eseguita si intende prorogato di trenta giorni.
Le indicazioni della residenza e del domicilio eletto hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.
Se mancano la dichiarazione della residenza o l'elezione di domicilio o se per la loro assoluta incertezza la notificazione non è possibile, gli atti del procedimento sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione. La stessa disposizione si applica se la parte non indica la residenza nel territorio dello Stato o non vi elegge domicilio".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-20