Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 1 gen 1982
L'art. 31 è sostituito dal seguente: "Morte o incapacità delle parti o del rappresentante. - Il termine per la proposizione del ricorso e tutti gli altri termini processuali pendenti alla data della morte della parte o del suo rappresentante o alla data della sentenza esecutiva che ne abbia dichiarato l'incapacità, sono prorogati di sei mesi a decorrere da tale data. Agli eredi, che non hanno comunicato alla segreteria della commissione le loro generalità e la loro residenza, gli atti del procedimento possono essere notificati, entro un anno dalla morte della parte, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata del defunto risultanti dagli atti del processo".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-18