Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 1 gen 1982
All' sono apportate le seguenti modificazioni: Nel secondo periodo del secondo comma le parole "secondo comma" sono sostituite dalle parole "terzo comma". Il sesto comma è sostituito dal seguente: "In caso di mancanza della copia prevista dal terzo e quinto comma si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-16