Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 1 gen 1982
Il primo comma dell' è sostituito dal seguente: "La commissione, se rileva, in contrasto con la decisione impugnata, i vizi di cui all', assegna con ordinanza per la rinnovazione dell'atto impugnato un termine non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi dalla data in cui l'ordinanza è comunicata all'ufficio tributario. Si osservano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-15