Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 1 gen 1982
All' sono apportate le seguenti modificazioni: Nel secondo comma le parole "è presentato" sono sostituite dalle parole "è proposto, mediante consegna o spedizione secondo le modalità di cui al primo comma dell',". L'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Se la copia di cui al secondo comma non è allegata, l'appello è improcedibile. Decorso un anno dalla sua proposizione senza che la copia sia stata consegnata o spedita il processo si estingue. L'estinzione è pronunziata con ordinanza del presidente della sezione notificata alle parti a cura della segreteria. Avverso l'ordinanza è ammesso reclamo alla commissione nel termine di trenta giorni dalla notificazione".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-14