Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 17 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 142, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: scienza e tecnologia delle carni; statistica applicata alla produzione animale; informatica e statistica applicata alla epidemiologia; citogenetica veterinaria; semeiologia ed epidemiologia degli allevamenti intensivi; valutazione bromatologica degli alimenti per uso zootecnico; etologia e patologia del comportamento degli animali domestici; terapia veterinaria di gruppo; economia degli allevamenti nella C.E.E.; patologia molecolare. Nell'art. 143 gli ultimi cinque commi sono soppressi e così sostituiti: a) fisiologia generale e speciale veterinaria I e II (fisica biologica), chimica I e II, microbiologia generale veterinaria, rispetto alla patologia generale veterinaria; b) patologia generale veterinaria, rispetto all'anatomia patologica generale e speciale veterinaria I e II, farmacologia e farmacodinamica veterinaria, propedeutica: 1) semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica, patologia medica degli animali domestici, propedeutica: 2) semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica, patologia chirurgica veterinaria e podologia, medicina operatoria veterinaria; c) propedeutica: 1) semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica e patologia medica degli animali domestici rispetto alla clinica medica veterinaria; d) propedeutica: 2) semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica, patologia chirurgica veterinaria e podologia e medicina operatoria veterinaria rispetto a clinica chirurgica veterinaria; e) ostetricia veterinaria e patologia della riproduzione e fecondazione artificiale rispetto a clinica ostetrica e ginecologica veterinaria; f) microbiologia generale veterinaria rispetto a patologia generale veterinaria, patologia e profilassi delle malattie infettive I e II, patologia aviare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982 Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 233
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;980#art-1