Art. 1
1 / 1In vigore dal 17 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Gli articoli 101, 102, 103, 104, 105, 106 e 107, relativi al corso di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Corso di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte
Art. 101. - Presso la facoltà di lettere e filosofia, con sede nell'istituto di antichità archeologia e arte, sono istituiti corsi biennali di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte.
Il corso di perfezionamento in archeologia si articola nell'indirizzo paletnologico e nell'indirizzo archeologico.
Scopo dei corsi è di permettere l'approfondimento dello studio dell'archeologia e della storia dell'arte, e, in particolare, di preparare i laureati all'esercizio della funzione di tutela del patrimonio archeologico e artistico nell'ambito delle soprintendenze archeologica e ai beni architettonici, storici e dell'ambiente.
Art. 102. - Ai corsi possono iscriversi i laureati nella facoltà di lettere e filosofia, magistero e architettura.
Il consiglio di facoltà, su motivata proposta del direttore dei corsi, può concedere l'iscrizione a laureati di altre facoltà o istituti superiori.
Per l'ammissione ai corsi è richiesto un colloquio nelle discipline fondamentali di ciascun corso e indirizzo.
Art. 103. - a) Sono materie fondamentali per il corso di archeologia, indirizzo paletnologico (e complementari per gli altri corsi e indirizzi):
1) paletnologia;
2) antichità sarde.
b) Sono materie fondamentali per il corso di archeologia, indirizzo archeologico (e complementari per gli altri corsi e indirizzi):
1) archeologia e storia dell'arte greca;
2) archeologia e storia dell'arte romana.
c) Sono materie fondamentali per il corso di storia dell'arte (e complementari per gli altri corsi e indirizzi):
1) storia dell'arte medioevale;
2) storia dell'arte moderna.
Sono materie complementari per entrambi i corsi:
1) antichità greche e romane;
2) archeologia cristiana;
3) archeologia fenicio-punica;
4) archeologia delle province romane;
5) archeologia medioevale;
6) epigrafia greca;
7) epigrafia latina;
8) estetica;
9) etruscologia e antichità italiche;
10) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico e artistico;
11) museografia e museologia;
12) numismatica antica;
13) numismatica medioevale e moderna;
14) paleografia e diplomatica;
15) preistoria e protostoria europea;
16) preistoria e protostoria mediterranea;
17) semitistica;
18) storia contemporanea;
19) storia dell'arte contemporanea;
20) storia dell'arte in Sardegna;
21) storia dell'Asia anteriore e del vicino Oriente;
22) storia del cinema;
23) storia della critica d'arte;
24) storia della musica;
25) storia della Sardegna;
26) storia delle religioni;
27) storia delle tecniche artistiche;
28) storia delle tradizioni popolari;
29) storia del teatro e dello spettacolo;
30) storia e tecnica del restauro;
31) storia greca;
32) storia medioevale;
33) storia romana;
35) topografia antica;
36) urbanistica.
Art. 104. - Sono obbligatori l'iscrizione e la frequenza e il superamento dell'esame nelle materie fondamentali e di tre complementari scelte dal candidato d'accordo con il docente della materia della dissertazione finale prescelta entro il 31 dicembre del primo anno. I perfezionandi sono tenuti a partecipare anche a esercitazioni e ricerche di tipo specialistico inerenti alle discipline che fanno oggetto d'esame.
L'anno di corso non è valido se lo studente non avrà preso l'iscrizione ad almeno due corsi di insegnamento e sostenuto due esami nel primo anno. Alla fine dei corsi è prevista la preparazione di una dissertazione, da discutere davanti a una commissione composta da almeno tre dei cinque docenti ufficiali delle materie scelte dal candidato. La commissione è costituita dal rettore, su proposta del direttore dei corsi, informandone il direttore dell'istituto di antichità archeologia e arte e il preside della facoltà di lettere e filosofia.
Al termine dei corsi, dopo il superamento di tutti gli esami, viene rilasciato un diploma di perfezionamento, nel quale saranno indicati il corso e l'indirizzo seguito.
Art. 105. - La direzione dei corsi è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nei corsi stessi. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nei corsi medesimi.
Il direttore dei corsi è nominato dalla facoltà di lettere e filosofia su proposta del direttore dell'istituto di antichità archeologia e arte. L'incarico di direttore è triennale e può essere rinnovato.
Art. 106. - I diplomati in uno dei corsi che intendessero iscriversi ad altro corso, saranno ammessi direttamente al secondo anno con l'obbligo di sostenere, oltre l'esame di dissertazione, gli esami normali stabiliti, caso per caso, dal direttore dei corsi, udito il consiglio di facoltà. Eventuali altri titoli dei diplomati potranno essere presi in considerazione dal consiglio di facoltà, caso per caso, ai fini di eventuale abbreviazione dei corsi e dispensa da esami.
Art. 107. - Per l'iscrizione a ciascuno dei corsi è previsto il pagamento di tasse e soprattasse pari al doppio di quelle richieste per il corso di laurea in lettere e filosofia. La ripartizione delle tasse e soprattasse pagate dagli allievi dei corsi sarà disposta dal consiglio di amministrazione dell'Università.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 234
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;977#art-1