Art. 1
1 / 5In vigore dal 16 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
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Nell'art. 88, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
chimica fisica delle interfasi;
complementi di chimica fisica;
chimica organica teorica;
chimica fisica dei polimeri;
chimica fisica industriale;
chimica colloidale;
esercitazioni di tecniche e sintesi speciali organiche;
complementi di chimica organica;
chimica degli intermedi;
chimica analitica clinica;
chimica e tecnologia della catalisi;
chimica e tecnologia degli alti polimeri;
petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
chimica organica applicata;
dispositivi e apparecchiature di misura chimica e chimica fisica; complementi di chimica inorganica;
chimica inorganica applicata;
meccanismi di reazione in chimica inorganica.
Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
chimica fisica delle interfasi;
complementi di chimica fisica;
chimica organica teorica;
chimica fisica dei polimeri;
chimica fisica industriale;
chimica colloidale;
esercitazioni di tecniche e sintesi speciali organiche;
complementi di chimica organica;
chimica degli intermedi;
chimica analitica clinica;
chimica e tecnologia della catalisi;
chimica e tecnologia degli alti polimeri;
petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
chimica organica applicata;
dispositivi ed apparecchiature di misura chimica e chimica fisica;
complementi di chimica inorganica;
chimica inorganica applicata;
meccanismi di reazione in chimica inorganica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;971#art-1