Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 16 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Considerata la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 499, sono inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli concernenti l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di neurofisiopatologia: Scuola diretta a fini speciali per tecnici di neurofisiopatologia Art. 500. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici di neurofisiopatologia. La scuola ha lo scopo di impartire agli allievi, con unità di indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni tecniche e pratiche necessarie a ben esercitare la professione di tecnico di neurofisiopatologia. Art. 501. - La durata degli studi è di tre anni accademici. Alla scuola possono essere ammessi allievi di ambo i sessi, forniti del titolo di istruzione di secondo grado e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Art. 502. - Al primo anno della scuola si accede previo esame di cultura generale e attitudinale davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della scuola stessa. A giudizio del consiglio della scuola possono essere ammessi, per i primi due anni d'istituzione, anche allievi in possesso di titolo di studio di scuola media inferiore che svolgono da almeno cinque anni mansioni di tecnico di neurofisiopatologia presso un istituto o clinica universitaria o servizio di ospedale regionale. Tali allievi, oltre all'esame di ammissione, dovranno superare un esame tecnico-pratico sulle mansioni svolte. Art. 503. - Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi ad ogni anno di corso della scuola è di quindici. Art. 504. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il consiglio della scuola si compone degli insegnanti che vi svolgono i corsi prescritti. La scuola è sotto la vigilanza della facoltà di medicina e chirurgia. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti fra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli assistenti della facoltà di medicina e chirurgia e di facoltà dell'ateneo o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario. Art. 505. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici I; 2) nozioni generali di anatomia e fisiologia umana; 3) anatomia funzionale del sistema nervoso e dello apparato motore; 4) fisiologia del sistema nervoso e dell'apparato motore; 5) nozioni di igiene ospedaliera; 6) lingua inglese I. 2° Anno: 1) strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici II; 2) patologia del sistema nervoso e dell'apparato motore; 3) l'epilessia; 4) tecniche di registrazione EEGrafiche, EMGrafiche, poligrafiche - reo ed ecografiche - doppler; 5) rilevamento di dati non strumentali e archiviazione; 6) norme di sicurezza e protezione elettrica del paziente; 7) lingua inglese II. 3° Anno: 1) tecniche di registrazioni speciali (segnali analogici e digitali) e analisi "on line" assistite da computer; 2) registrazioni poligrafiche del sonno; 3) neuropsichiatria infantile; 4) registrazioni in anestesia e rianimazione; morte cerebrale; 5) esercitazioni e tirocinio; 6) lingua inglese III. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà unico. Art. 506. - La frequenza alle lezioni teoriche e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Per la validità dell'anno gli allievi devono partecipare almeno ai due terzi delle lezioni sia teoriche che pratiche. I programmi di insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore della scuola e approvati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia. Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti e aver compiuto, con esito favorevole, tutte le esercitazioni pratiche previste. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola, e composte da tre membri: dal professore ufficiale della materia, da un professore ufficiale di materia affine e da un cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti. L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso degli studi ed in una prova pratica. La commissione esaminatrice è composta da cinque membri nominati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola; se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità saranno esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di tecnico di neurofisiopatologia. Le tasse, soprattasse e contributi generali sono quelli previsti per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia; il contributo speciale viene fissato con le procedure previste dalla legge 18 dicembre 1951, numero 1551. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982 Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 231
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;970#art-1