Art. 1
1 / 1In vigore dal 14 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, n. 549, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia;
Veduta la tabella XXXI dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di laurea in scienze agrarie, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, che prevede tra gli insegnamenti fondamentali del primo biennio l'insegnamento di chimica organica;
Veduta la delibera della seduta del 30 gennaio 1981 del comitato ordinatore della facoltà di agraria della predetta Università;
Riconosciuta la necessità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, n. 549, come richiesto con le delibere suddette al fine di renderlo conforme alla citata tabella XXXI;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, è rettificato nel senso che nell'art. 12 del corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento fondamentale di "chimica inorganica" deve intendersi come "chimica organica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 186
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;968#art-1