Art. 2
2 / 2In vigore dal 14 mar 1982
Dopo l'art. 411, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport.
Scuola di specializzazione in medicina dello sport
Art. 412. - La scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università degli studi di Pisa si propone di:
a) valorizzare e approfondire gli studi biologici e di medicina applicata nel campo delle attività sportive, formative e di competizione, e della educazione fisica;
b) preparare adeguatamente sotto l'aspetto teorico e della applicazione pratica, i medici che intendono dedicarsi alle attività attinenti a questa particolare branca della medicina applicata, conferendo ad essi il diploma di "specialista in medicina dello sport".
Art. 413. - Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola è la laurea in medicina e chirurgia. È richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Il corso di studi ha la durata di 3 anni, con frequenza obbligatoria; esso ha la sua sede presso l'istituto di fisiologia del lavoro e dello sport. Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i rispettivi istituti clinici e specialistici.
Il numero massimo degli allievi sarà di quindici per anno e complessivamente di quarantacinque per l'intero corso.
L'ammissione ai corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili la selezione dei candidati avverrà in base ai risultati di un esame di ammissione.
Non sono previste abbreviazioni di corso.
La scuola è retta da un consiglio direttivo composto dal direttore dell'istituto di fisiologia del lavoro e dello sport, da un professore di ruolo di clinica ortopedica e da un professore di ruolo di medicina interna.
La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 414. - L'ordine degli studi è il seguente:
1° Anno:
anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
biochimica ed energetica muscolare;
antropometria e auxologia;
psicologia applicata allo sport;
storia dell'educazione fisica e dello sport;
sistematica delle attività sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi.
2° Anno:
fisiologia dell'esercizio fisico;
biomeccanica dell'esercizio fisico;
metodologia dell'allenamento sportivo;
scienza della nutrizione applicata alla attività sportiva;
fisiopatologia degli sports e semeiotica medico-sportiva I;
farmacologia e tossicologia del doping;
igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva; traumatologia degli sports.
3° Anno:
fisiologia applicata agli sports;
valutazione funzionale dello sportivo;
fisiopatologia degli sports e semeiotica medico-sportiva II;
fisioterapia e rieducazione funzionale;
rianimazione e pronto soccorso;
medicina legale ed infortunistica legata agli sports;
fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari.
La scuola svolgerà brevi corsi integrativi di conferenze e seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola.
Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo.
Art. 415. - Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere l'esame di profitto nelle materie di insegnamento previste per ogni anno di corso e articolate in un unico gruppo.
L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali.
Art. 416. - Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esame del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in ogni altro caso approvato dal direttore della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 200
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;967#art-2