Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 apr 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli Studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652, e successive modificazioni; Veduta la nota rettorale n. 275 del 24 novembre 1980; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, n. 694, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1980, n. 300; Ritenuta l'opportunità di rettificare il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 694, in quanto sono stati effettuati errori di trascrizione agli articoli 398 e 399; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Agli articoli 398 e 399 dello statuto dell'Università di Padova di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, n. 694, relativo alla scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera, sono apportate le seguenti rettifiche: Art. 398, insegnamento n. 7, leggasi: tecnologia delle preparazioni magistrali, anziché: tecnologia della preparazione magistrali. Art. 399, terzo paragrafo, terza riga: sostituire con una virgola il punto e virgola; Art. 399, secondo paragrafo, ultima riga, leggasi: tecnologiche anziché: tecnologie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1982 Registro n. 42 Istruzione, foglio n. 181
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