Art. 1
1 / 1In vigore dal 17 apr 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 15 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere l'insegnamento di "antichità greche e romane" è soppresso.
Nello stesso elenco sono, inoltre, inseriti i seguenti insegnamenti:
antichità romane;
antichità greche;
psicologia sociale della famiglia;
storia e istituzioni dell'Oriente cristiano;
lingua e letteratura siriaca;
lingua e letteratura georgiana;
lingua e letteratura armena.
Art. 16 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono inseriti i seguenti insegnamenti:
psicologia sociale della famiglia;
storia e istituzioni dell'Oriente cristiano.
Art. 17 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono inseriti i seguenti insegnamenti:
lingua e letteratura georgiana;
lingua e letteratura armena.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1982
Registro n. 41 Istruzione, foglio n. 286
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1117#art-1