Art. 2
2 / 2In vigore dal 15 apr 1982
L'art. 91 è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 91. - Il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica ed il corso triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica comportano esami distinti alla fine di ciascun anno.
Gli studenti non possono sostenere l'esame di:
a) esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (primo anno) se non hanno superato l'esame di chimica generale ed inorganica;
b) esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (secondo anno) se non hanno superato l'esame di chimica organica;
c) chimica organica se non hanno superato l'esame di chimica generale ed inorganica;
d) chimica biologica se non hanno superato l'esame di chimica organica e di fisica;
e) chimica farmaceutica e tossicologica (primo e secondo anno) se non hanno superato l'esame di chimica organica;
f) fisiologia generale se non hanno superato l'esame di anatomia umana e di chimica biologica;
g) farmacologia se non hanno superato l'esame di fisiologia generale;
h) tecnica e legislazione farmaceutica se non hanno superato l'esame di farmacologia.
Taluni corsi possono essere mutuati da altre facoltà.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 272
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1110#art-2