Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 14 apr 1982
Nell'art. 24, relativo all'elenco degli istituti della facoltà di giurisprudenza è aggiunto il seguente nuovo istituto: istituto di diritto del lavoro (insegnamenti: diritto del lavoro - diritto della previdenza sociale - diritto comparato del lavoro - diritto sindacale - contrattazione collettiva). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 268
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1104#art-2