Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 11 apr 1982
Gli articoli 190, 191, 192, 197 e 201 sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 190. - Agli insegnamenti di analisi chimica tossicologica, botanica farmaceutica, chimica biologica, chimica bromatologica, chimica farmaceutica applicata, farmacologia e farmacognosia, fisiologia generale, igiene, laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci, metodi fisici in chimica organica, saggi e dosaggi farmacologici, tecnica e legislazione farmaceutica, sono annessi corsi di esercitazioni sperimentali. Art. 191. - L'insegnamento biennale di chimica farmaceutica e tossicologica importa un esame al termine di ogni anno e quello triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica importa ugualmente un esame al termine di ciascun anno di corso. L'insegnamento biennale di fisiologia generale importa un esame al termine di ogni anno di corso. Gli studenti non possono essere iscritti al terzo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di chimica organica. Gli studenti non possono sostenere: a) l'esame del primo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di chimica generale ed inorganica; b) gli esami del secondo e terzo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di chimica organica e, rispettivamente, gli esami del primo corso e del secondo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica; c) l'esame di chimica organica se non hanno superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di fisica; d) gli esami di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di chimica organica; e) l'esame di fisiologia generale Il se non hanno superato gli esami di anatomia umana e di chimica biologica; f) l'esame di farmacologia e farmacognosia se non hanno superato l'esame di fisiologia generale; g) l'esame di tecnica e legislazione farmaceutica se non hanno superato l'esame di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (secondo anno). Art. 192. - Per essere ammesso all'esame di laurea in farmacia lo studente, durante il quadriennio, deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari da lui scelti, non rientrando in questo computo l'insegnamento di lingua inglese. Deve aver compiuto nel terzo o quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata il cui nominativo notificherà all'inizio alla segreteria della facoltà. L'inizio ed il termine della pratica devono risultare da attestazione rilasciata dal direttore della farmacia presso la quale lo studente l'ha esercitata. Tali dichiarazioni devono essere redatte in carta bollata e debitamente legalizzate. (Omissis). Art. 197. - L'istituto di farmacologia sperimentale raggruppa le cattedre di: farmacologia e farmacognosia (base), farmacologia e farmacognosia (raddoppio) e gli insegnamenti di saggi e dosaggi farmacologici, tossicologia, farmacognosia, patologia generale, chemioterapia, farmacologia applicata. (Omissis). Art. 201. - La direzione di ogni istituto è affidata ad un professore ordinario o straordinario di una delle discipline afferenti ai singoli istituti, nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 280
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1099#art-2