Art. 1
1 / 1In vigore dal 7 apr 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
L'art. 261, relativo alla scuola di perfezionamento in geografia presso la facoltà di lettere e filosofia, è sostituito dal seguente:
Art. 261. - Sono titoli di ammissione le seguenti lauree: in lettere, in scienze naturali, in scienze geologiche, in scienze politiche, in economia e commercio, in materie letterarie, in lingue e letterature straniere.
Sono materie fondamentali:
1) problemi e metodi della geografia;
2) geografia fisica;
3) geografia politica ed economica;
4) geografia regionale;
5) didattica della geografia;
6) cartografia tematica.
Sono materie integrative:
1) geografia storica;
2) geografia della popolazione;
3) geografia degli insediamenti;
4) geografia rurale;
5) geografia dell'ambiente;
6) geografia quantitativa;
7) climatologia;
8) idrologia e glaciologia;
9) geomorfologia;
10) storia della geografia e delle esplorazioni;
11) problemi dei Paesi in via di sviluppo;
12) organizzazione e pianificazione territoriale;
13) politica economica regionale;
14) demografia;
15) sociologia;
16) elementi di analisi statistica;
17) elementi di economia;
18) antropologia;
19) etnologia.
Per la scelta delle materie integrative saranno consigliati vari piani di studio a seconda della laurea di provenienza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 265
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1085#art-1