Art. 1
1 / 5In vigore dal 4 apr 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
.
Nell'art. 18, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
diritto bancario;
diritto regionale;
diritto dell'economia;
diritto internazionale privato e processuale;
diritto processuale comparato;
diritto processuale amministrativo;
diritto delle Comunità europee;
diritto sindacale italiano e comparato;
diritto della previdenza sociale;
diritto penale comparato;
diritto parlamentare;
teoria del diritto;
diritto ecclesiastico comparato;
sociologia criminale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1077#art-1