Art. 1
1 / 1In vigore dal 30 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 764, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Lecce e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 73, relativo alla scuola di specializzazione in archeologia classica e medioevale, è modificato nel senso che gli insegnamenti:
9) etruscologia e antichità romane;
27) storia dello scavo e del restauro archeologico, mutano denominazione rispettivamente in:
9) etruscologia e archeologia italica;
27) tecnica dello scavo e del restauro archeologico.
Inoltre, è aggiunto l'insegnamento di:
29) topografia dell'Italia antica.
Nello stesso articolo al punto A) indirizzo classico, primo anno, corsi fondamentali, è aggiunto il seguente insegnamento:
8) epigrafia e antichità greche.
Art. 77 - è sostituito dal seguente:
Le tasse di ammissione sono così fissate:
immatricolazioni...................... L. 70.000 iscrizione.......................... 50.000 soprattassa esami....................... 30.000 contributo di funzionamento.................. 60.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 372
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1050#art-1