Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 24 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Considerata la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Ritenuta anche l'opportunità di adeguare detta normativa ai corsi di perfezionamento; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Nell'art. 284, concernente l'elenco dei corsi e delle scuole di perfezionamento e specializzazione annesse alla facoltà di medicina veterinaria, dopo il corso di perfezionamento in clinica bovina è inserito il corso di perfezionamento in patologia equina. Dopo l'art. 327 si inseriscono, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, le norme relative all'istituzione del corso di perfezionamento in patologia equina. Corso di perfezionamento in patologia equina Art. 328. - Il corso ha la durata di un anno accademico. Art. 329. - Al corso possono essere ammessi i laureati in medicina veterinaria. Art. 330. - Le materie di insegnamento sono: patologia e profilassi delle malattie infettive; patologia e profilassi delle malattie parassitarie; anatomia topografica; semeiotica medica; semeiotica chirurgica e medicina operatoria; clinica medica; clinica chirurgica; clinica ostetrica e ginecologica; radiologia. Durante il corso saranno tenute lezioni o conferenze su argomenti di anatomia, fisiologia, farmacologia, zootecnia (alimentazione), igiene zootecnica, medicina legale, podologia e anestesiologia. Art. 331. - La direzione del corso è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nel corso stesso. In caso di motivato impedimento la direzione del corso è affidata a professore associato che pure insegni nel corso medesimo. Art. 332. - Il direttore, di concerto con i docenti delle singole materie, stabilisce la durata e il programma particolareggiato dei corsi. Gli insegnamenti saranno svolti sotto forma di lezioni, esercitazioni teorico-pratiche, conferenze e seminari. Art. 333. - I professori ai quali devono essere affidate le lezioni, le conferenze, le esercitazioni teorico-pratiche e i seminari saranno nominati dal rettore su proposta del consiglio di facoltà, sentito il direttore del corso. Art. 334. - I posti disponibili sono venticinque. Qualora il numero degli aspiranti superasse quello dei posti disponibili, si procederà alla scelta dei partecipanti in base alla valutazione dei titoli accordando preferenza nell'ordine a: 1) titoli scientifici e pratici in relazione alle materie del corso, 2) carriera scolastica, 3) altri. Art. 335. - Le norme relative al funzionamento amministrativo del corso sono regolate dalle leggi e dai regolamenti relativi all'istruzione universitaria. L'importo delle tasse e soprattasse è quello stabilito per gli studenti in corso per la facoltà di medicina veterinaria a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. L'ammontare dei contributi di laboratorio viene stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentita la facoltà. Art. 336. - La frequenza ai corsi di lezione, alle esercitazioni e seminari è obbligatoria. Gli esami di profitto saranno tenuti alla fine dell'anno. Per ottenere l'attestato di frequenza e di profitto, l'allievo deve avere seguito i corsi e superato gli esami nonché la discussione orale di una dissertazione scritta su un tema avente carattere di originalità precedentemente approvato dal direttore del corso. Le commissioni per gli esami di profitto composte da non meno di tre membri sono nominate dal preside sentito il direttore del corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982 Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 383
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