Art. 2
2 / 2In vigore dal 24 mar 1982
L'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 792, relativo al numero degli iscritti alla seconda scuola di specializzazione in pediatria è sostituito dal seguente:
"Il numero massimo degli allievi è di trenta iscritti per l'intero corso di studi".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 392
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1028#art-2