Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 89, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: storia della retorica classica; storia della liturgia; demografia storica. Nel medesimo elenco l'insegnamento complementare di "psicologia" cambia la propria denominazione in quella di "psicologia generale". Nell'art. 90, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: docimologia; metodologia e didattica degli audiovisivi; storia della scuola e delle istituzioni educative; storia della letteratura per l'infanzia; storia e metodologia delle scienze. Nell'art. 91, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: lingua e letteratura catalana; lingua e letteratura neogreca; lingua e letteratura inglese medievale; letterature anglofone. Nel medesimo elenco l'insegnamento complementare di "letteratura anglo-americana" cambia denominazione in quella di "lingua e letteratura anglo-americana". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982 Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 205
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