Art. 2
2 / 2In vigore dal 4 mar 1982
Dopo l'art. 411, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria e fonologopedia, annessa alla facoltà di medicina e chirurgia.
Scuola di preparazione per tecnici di audiometria e fonologopedia Art. 412. - È istituita una scuola di preparazione per tecnici di audiometria e fonologopedia annessa alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pisa, ai sensi dell'art. 20, comma terzo, lettera A, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 413. - La scuola ha la durata di 3 anni, ha sede presso l'istituto di otorinolaringoiatria dell'Università.
L'indirizzo della scuola è teorico-pratico. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 414. - Possono iscriversi alla scuola i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, nonché i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici.
Il numero massimo degli iscritti è di dieci per ogni anno di corso. Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dai prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione.
Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo dovranno essere presentate nei termini regolamentari.
Art. 415. - Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei e degli istituti di istruzione secondaria e previo esame di corretta dizione di un testo in lingua italiana.
La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia ed è composta dal direttore della scuola, presidente, da un professore ordinario, straordinario od incaricato di clinica delle malattie nervose e mentali, o di pediatria, o di psichiatria, o di clinica otorinolaringoiatrica, da un docente della scuola di specializzazione e da un libero docente nelle predette materie e in psicologia.
Art. 416. - Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
Art. 417. - Il direttore della scuola sarà coadiuvato da un vice-direttore nominato dal consiglio di facoltà, su proposta del direttore stesso.
Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola al consiglio di facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pisa, tra i liberi docenti in audiologia o in altre materie o tra persone, anche al di fuori dell'ambito universitario, aventi particolare competenza nelle materie della scuola.
Art. 418. - L'anno accademico ha inizio e termina nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria.
Le date di inizio e termine delle lezioni sono di regola quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali inerenti la natura dei corsi.
Art. 419. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
elementi di fisica acustica;
elementi di anatomia degli organi e del sistema audio-fonatorio;
elementi di fisiologia degli organi e del sistema audio-fonatorio;
tecniche audiometriche;
elementi di linguistica, fonetica sperimentale ed ortoepia.
2° Anno:
patologia dell'udito, della voce, del linguaggio e del canto; audiologia infantile;
elementi di neuropsichiatria infantile;
elementi di psicologia;
legislazione sanitaria.
3° Anno:
trattamento rieducativo dei disturbi dell'udito, della voce, del linguaggio e del canto;
etica della professione;
audiologia clinica;
audiologia industriale;
pedagogia e sociologia.
Art. 420. - L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche.
Gli allievi sono obbligati alla frequenza per un periodo di almeno otto mesi per ogni anno di corso. La frequenza dovrà essere svolta presso l'istituto di otorinolaringoiatria dell'Università.
Art. 421. - Gli esami di profitto vengono sostenuti davanti ad una commissione composta di tre membri, scelti tra i docenti della scuola.
Le commissioni, una per ogni materia di corso, vengono nominate, su proposta del direttore della scuola, dal preside della facoltà di medicina e chirurgia. Ogni commissario dispone di dieci punti. La votazione sarà espressa in trentesimi.
Art. 422. - Per essere ammessi a frequentare il secondo anno di corso gli iscritti debbono aver superato almeno quattro esami del primo anno; per essere ammessi al terzo anno di corso debbono aver superato tutti gli esami del primo anno e almeno tre di quelli del secondo anno.
Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami del piano di studio della scuola.
Gli allievi che non avranno ottemperato alle disposizioni del presente articolo, potranno ottenere l'iscrizione come fuori corso.
Art. 423. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento approvata dal direttore della scuola.
L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di sette membri scelti tra i docenti di medicina e chirurgia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti e la votazione sarà espressa in settantesimi.
Art. 424. - Gli esami di profitto e l'esame di diploma possono essere sostenuti soltanto in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale.
Art. 425. - Agli allievi che avranno superato l'esame verrà rilasciato il "diploma di tecnico di audiometria e fonologopedia".
Art. 426. - Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del senato accademico, udita la facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi.
Le tasse e sopratasse sono fissate come segue:
Studenti in corso:
tassa di immatricolazione.................. L. 5.000 tassa annuale di iscrizione................ L. 18.000 sopratassa annuale per esami di profitto.......... L. 7.000 sopratassa per esami di diploma............... L. 3.000 tassa di diploma...................... L. 50.000 Studenti fuori corso:
tassa annuale di iscrizione................. L. 5.000 sopratassa annuale di esami................. L. 7.000
Art. 427. - Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con i proventi delle tasse, sopratasse e contributi dovuti dagli iscritti.
Art. 428. - Per quanto non previsto nel presente ordinamento della scuola si rinvia alle norme contenute nel regolamento generale (regio decreto 6 aprile 1924, n. 674).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, Il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1982
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 35
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-28;918#art-2