Art. 7
7 / 8Scuola di specializzazione in microbiologia
In vigore dal 31 gen 1982
Art. 239. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha sede presso l'istituto di microbiologia e conferisce il diploma di specialista in microbiologia o in microbiologia con indirizzo tecnico.
La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.
Art. 240. - La direzione della scuola è affidata al professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata al professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 241. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. È contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche.
Art. 242. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 243. - Il numero massimo degli allievi è per ciascun indirizzo di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per ciascun indirizzo per l'intero corso di studi.
Art. 244. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 245. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
PRIMO BIENNIO
(comune ai due indirizzi)
1° Anno:
1) batteriologia generale I;
2) tecniche batteriologiche;
3) immunologia generale;
4) genetica dei microorganismi.
2° Anno:
5) batteriologia generale II;
6) antibiotici e chemioterapici;
7) virologia generale;
8) immunologia generale e tecniche immunologiche;
9) dosaggio biologico ed analisi statistica.
SECONDO BIENNIO
(indirizzo medico)
3° Anno:
10) microorganismi patogeni e malattia;
11) batteriologia speciale I;
12) virologia speciale e tecniche virologiche;
13) micologia medica;
14) epidemiologia delle malattie infettive.
4° Anno:
15) batteriologia speciale II;
16) sierologia;
17) microbiologia degli alimenti;
18) microbiologia dell'ambiente;
19) protozoologia medica.
SECONDO BIENNIO
(indirizzo in tecniche microbiologiche)
3° Anno:
10) azione patogena dei microorganismi;
11) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I;
12) microbiologia generale e tecniche micologiche;
13) tecniche virologiche e virologia speciale;
14) protozoologia.
4° Anno:
15) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II;
16) microbiologia industriale;
17) esame microbiologico dell'ambiente;
18) controllo microbiologico degli alimenti;
19) tecniche sierologiche.
Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.
Art. 246. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 247. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi, l'esame di diploma consterà in una discussione sopra una tesi scritta.
A coloro che abbiano superato l'esame finale verrà rilasciato un diploma di specialista in microbiologia o, per i non laureati in medicina e chirurgia, un diploma di "specialista in microbiologia con indirizzo tecnico".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-28;830#art-7