Art. 6 · Scuola di specializzazione in medicina in chirurgia oncologica

Art. 6

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Scuola di specializzazione in medicina in chirurgia oncologica

In vigore dal 31 gen 1982
Art. 229. - La scuola di specializzazione in chirurgia oncologica ha sede presso l'istituto di clinica e patologia chirurgica dell'Università degli studi di Palermo e conferisce il diploma di specialista in chirurgia oncologica. La scuola ha lo scopo di fornire al giovane laureato che si voglia dedicare allo studio dei mezzi di diagnosi e di cura chirurgica della neoplasia, un corso di perfezionamento nel quale trovi spazio ogni utile conoscenza in questo settore. Art. 230. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 231. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 232. - La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 233. - Il numero massimo degli iscritti è di quattro per anno di corso, e complessivamente di venti allievi per l'intero corso di studi. Art. 234. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 235. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) etiopatogenesi dei tumori ed immunologia in oncologia; 2) anatomia ed istologia patologica dei tumori; 3) epidemiologia dei tumori; 4) oncologia clinica; 5) clinica chirurgica oncologica I; 6) senologia ed endocrinologia oncologica. 2° Anno: 1) clinica chirurgica oncologica II; 2) semeiotica chirurgica generale e speciale (mezzi di diagnosi precoce); 3) principi di programmazione terapeutica; 4) oncologia ginecologica; 5) oncologia maxillo-facciale e stomatologica; 6) oncologia otorinolaringoiatrica; 7) oncologia ortopedica. 3° Anno: 1) diagnosi radiologica generale e speciale, isotopi radioattivi e tecniche angiografiche in oncologia; 2) diagnosi citologica e diagnostica istopatologica estemporanea; 3) principi di anestesia e rianimazione, terapia del dolore; 4) oncologia neurologica; 5) tecniche chirurgiche in oncologia (apparato digerente e ghiandole annesse) I; 6) chirurgia plastica ricostruttiva. 4° Anno: 1) tecniche chirurgiche speciali e trattamento chemioterapico distrettuale; 2) radioterapia oncologica; 3) chemioterapia oncologica; 4) profilassi oncologica; 5) prognosi dei vari tipi di tumori e significato dei controlli periodici dei curati; 6) tecniche chirurgiche in oncologia II. 5° Anno: 1) tecniche chirurgiche in oncologia: apparato respiratorio e mediastino; 2)tecniche chirurgiche in oncologia: apparato urinario e genitale maschile; 3) endocrinochirurgia oncologica; 4) chirurgia del dolore; 5) possibilità e tecniche della riabilitazione e del recupero; 6) tecniche chirurgiche in oncologia III. Art. 236. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 237. - Alla fine di ogni corso, gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia oncologica gli allievi dovranno superare l'esame di diploma, che consiste nella dissertazione scritta su di un argomento attinente alla specializzazione, proposto dal direttore della scuola o da un docente della stessa, e dovranno sostenere una prova clinica. Art. 238. - La direzione della scuola ha la facoltà di invitare i cultori della materia italiani e stranieri a tenere conferenze o seminari su argomenti di oncologia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-28;830#art-6