Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 6 gen 1982
Dopo l'art. 128, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in medicina nucleare ed in radiologia. Scuola di specializzazione in medicina nucleare Art. 129. - La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto di radiologia dell'Università degli studi di Perugia. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre. Il primo è identico ed incomune a quello per il conseguimento del diploma di specialista in radiodiagnostica ed in radioterapia oncologica. Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specialista in medicina nucleare sono così distribuiti nei tre anni di corso: 1° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica ed in radioterapia oncologica): a) fisica con richiami di matematica, nozioni di statistica informatica e dosimetria; b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione; c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione; d) nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno: a) tecnica dei traccianti; b) elementi di radiochimica; c) applicazioni di diagnostica I; d) tecniche di misura di radioattività. 3° Anno: a) applicazioni diagnostiche II; b) applicazioni terapeutiche; c) radioprotezione e legislazione applicata. I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro svolgimento. Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di tre per anno di corso e complessivamente di nove iscritti per l'intero corso di studi. La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami nelle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa. Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per ottenere l'iscrizione all'anno successivo. Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola. Scuola di specializzazione in radiologia Art. 130. - La scuola di specializzazione in radiologia ha sede nell'istituto di radiologia dell'Università degli studi di Perugia. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. La scuola conferisce i seguenti diplomi: a) diploma di specialista in radiodiagnostica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro; b) diploma di specialista in radioterapia oncologica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro. La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica ed in radioterapia oncologica. Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso: 1° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica): a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria); b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione; c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione; d) nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica): a) anatomia patologica; b) apparecchiature e tecniche radiologiche; c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio); d) radiopatologia; e) dosimetria applicata. 3° Anno: a) tecniche speciali e relativa semeiotica I; b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I. 4° Anno: a) tecniche speciali e relativa semeiotica (tomografia, ecotomografia, seroradiografia, tomografia assiale computerizzata) II; b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II. Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso: 1° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica): a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria); b) radiobiologia, legislazione e parte generale di radioprotezione; c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione; d) nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica): a) anatomia patologica; b) apparecchiature e tecniche radiologiche; c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio); d) radiopatologia; e) dosimetria applicata. 3° Anno: a) oncologia generale; b) oncologia clinica I; c) tecniche radioterapiche. 4° Anno: a) oncologia clinica II; b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori; c) radioterapia clinica; d) trattamento del canceroso in fase avanzata. I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento. Il numero massimo di iscritti per la scuola di radiologia è di cinque per anno di corso per il diploma di specialista in radiodiagnostica e di tre per anno di corso per il diploma di specialista in radioterapia oncologica e, complessivamente, di venti più dodici iscritti per l'intero corso di studi, rispettivamente, per il diploma di radiodiagnostica e di radioterapia oncologica. La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa. Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo. Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1981 Registro n. 123 Istruzione, foglio n. 383
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