Art. 1
1 / 1In vigore dal 2 apr 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 10 della legge 23 aprile 1981, n. 155, il quale, nel sostituire il quarto comma dell'art. 6 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, stabilisce che la misura dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto è modificata annualmente in relazione alle risultanze e al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e del tesoro, sentito il Comitato di vigilanza del Fondo;
Viste le risultanze del bilancio consuntivo del 1979 che evidenziano l'esistenza al 31 dicembre 1979 di un avanzo patrimoniale di 411 miliardi di lire mentre i dati contabili del preconsuntivo 1980 e del preventivo 1981 confermano anche per gli anni 1980 e 1981 il consolidarsi del suddetto avanzo patrimoniale;
Considerato che, in forza del predetto art. 10 della legge n. 155 del 1981 si rende necessario modificare, in base all'andamento della gestione del Fondo di cui trattasi e al fabbisogno della medesima, la misura dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo anzidetto;
Considerato altresì che il consolidamento dell'avanzo patrimoniale sopra indicato, già esistente al 31 dicembre 1979, rende possibile una riduzione dell'aliquota contributiva anzidetta in misura pari a 6 punti, con decorrenza dal 1 giugno 1981, al fine di assorbire gradualmente l'avanzo medesimo;
Sentito il parere dei comitati di vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e del tesoro;
Decreta:
A decorrere dal 1 giugno 1981 l'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto è fissata nella misura del 18 per cento delle retribuzioni imponibili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1981
PERTINI
DI GIESI - BALZAMO - ROGNONI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1982
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 170
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-27;1066#art-1