Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 gen 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 461, che ha approvato il regolamento per le spese in economia delle capitanerie di porto; Ritenuta la necessità di elevare i limiti di somma comunque indicati nel regolamento suddetto; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Articolo unico I limiti di spesa entro i quali le capitanerie di porto possono provvedere in economia, ai sensi dell'apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 461, sono elevati nella misura di dieci volte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 ottobre 1981 PERTINI SPADOLINI - MANNINO - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1981 Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 19
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