Art. 8
8 / 9Trasferimento del personale invalido
In vigore dal 17 apr 2001
Le autorità competenti secondo i vigenti ordinamenti, in relazione anche alla qualifica o grado rivestito dall'interessato, possono disporre, a domanda e sentita la commissione di cui all', il trasferimento ad altra sede del personale invalido per accertate esigenze di assistenza e di cura.
Il trasferimento può essere disposto in sede diversa da quella richiesta, purchè la località soddisfi ugualmente le esigenze di assistenza e di cure di cui al comma precedente.
Ove esigenze di servizio impediscano il trasferimento richiesto, l'accertata invalidità costituisce comunque titolo preferenziale per dar luogo successivamente al trasferimento stesso.
Note all'articolo
- La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 non prevede piu' l'abrogazione dell'intero provvedimento (con l'art.6, comma 5).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;738#art-8