Art. 6
6 / 9Utilizzazione per le esigenze del Fondo assistenza della pubblica sicurezza
In vigore dal 17 apr 2001
Il personale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi d'istituto ai sensi del precedente , può essere anche utilizzato per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza.
Note all'articolo
- La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 non prevede piu' l'abrogazione dell'intero provvedimento (con l'art.6, comma 5).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;738#art-6