Art. 3 · Destinazione

Art. 3

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Destinazione

In vigore dal 17 apr 2001
L'autorità competente secondo gli ordinamenti delle singole forze di polizia, sentita la commissione di cui al successivo , con proprio provvedimento determina i servizi d'istituto cui il dipendente invalido va destinato. Nel provvedimento viene fissata la data di decorrenza della nuova destinazione, tenuto conto della natura e del grado della invalidità accertata, nonché delle esigenze di servizio.

Note all'articolo

  • La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 non prevede piu' l'abrogazione dell'intero provvedimento (con l'art.6, comma 5).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;738#art-3