Art. 1
1 / 9Utilizzazione del personale invalido
In vigore dal 17 apr 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 94 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente delega al Governo per l'utilizzazione, nell'ambito della stessa Amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che abbiano subito un'invalidità, la quale non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, per effetto di ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti d'istituto;
Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
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Utilizzazione del personale invalido
Il personale delle forze di polizia indicate nell'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, è utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta.
Note all'articolo
- La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 non prevede piu' l'abrogazione dell'intero provvedimento (con l'art.6, comma 5).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;738#art-1