Titolo I
Art. 8
8 / 31Destituzione di diritto
In vigore dal 20 ott 1988
L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza incorre nella destituzione di diritto:
a) per condanna passata in giudicato per i delitti contro la personalità dello Stato; per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione; per i delitti contro la fede pubblica, escluso quello di cui allo art. 457 del codice penale; per i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e per i delitti previsti dagli della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, circonvenzione di persone incapaci, usura, ricettazione; per ogni tipo di delitto a fine di eversione; per i delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia stata irrogata una pena non inferiore ad un anno di reclusione;
b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
c) per applicazione di una misura di sicurezza personale di cui all'art. 215 del codice penale ovvero di una misura di prevenzione prevista dall' della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Nei casi contemplati dal precedente e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.
La destituzione di diritto è disposta con decreto del Ministro dell'interno per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive; con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza per il restante personale.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 12-14 ottobre 1988, n. 971 (in G.U. 1a s.s. 19/10/1988, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 lett. a) del D.P.R. 737/81.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;737#art-8