Art. 6 · Sospensione dal servizio
Titolo I

Art. 6

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Sospensione dal servizio

In vigore dal 29 dic 1981
La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia. Comporta la deduzione dal computo della anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui al precedente . Tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a quattro mesi. Può essere inflitta nei seguenti casi: 1) mancanze previste dal precedente , qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali; 2) condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo che non comporti gli effetti di cui al successivo ; 3) denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori; 4) comportamento che produce turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio di istituto; 5) tolleranza di abusi commessi da dipendenti; 6) atti contrari ai doveri derivanti dalla subordinazione; 7) assidua frequenza, senza necessità di servizio ed in maniera da suscitare pubblico scandalo, di persone dedite ad attività immorale o contro il buon costume ovvero di pregiudicati; 8) uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale; 9) allontanamento, senza autorizzazione, dalla sede di servizio per un periodo superiore a cinque giorni; 10) omessa o ritardata presentazione in servizio per un periodo superiore a quarantotto ore e inferiore ai cinque giorni o, comunque, nei casi in cui l'omissione o la ritardata presentazione in servizio di cui all', n. 10, provochi gravi disservizi ovvero sia reiterata o abituale. La sospensione dal servizio è inflitta con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina, qualora trattisi di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive e, previo giudizio del consiglio provinciale di disciplina, per il restante personale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;737#art-6