Art. 30
Titolo IV

Art. 30

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In vigore dal 29 dic 1981
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, continuano ad applicarsi, nei confronti degli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, le sanzioni di stato previste dai rispettivi stati giuridici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;737#art-30