Art. 29
Titolo IV

Art. 29

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In vigore dal 29 dic 1981
I procedimenti disciplinari pendenti all'entrata in vigore del presente decreto proseguiranno davanti ai nuovi organi, nella fase successiva a quella svolta, ove ciò non ne pregiudichi la regolarità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;737#art-29