Art. 25 · Riesame delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione
Capo III

Art. 25

25 / 31

Riesame delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione

In vigore dal 29 dic 1981
Riesame delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione. Avverso le sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione è ammesso rivolgere istanza di riesame al Ministro dell'interno. L'esito del riesame è fatto risultare da decreto ministeriale, adottato in conformità della deliberazione del consiglio superiore di disciplina o del consiglio centrale di disciplina, a seconda che il provvedimento oggetto di riesame sia stato emanato previo giudizio del consiglio centrale di disciplina o del consiglio provinciale di disciplina. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai precedenti .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;737#art-25