Art. 22 · Generalità
Capo III

Art. 22

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Generalità

In vigore dal 29 dic 1981
I ricorsi amministrativi, previsti dal presente decreto, devono essere presentati all'organo che ha inflitto la sanzione, il quale li trasmette con le proprie osservazioni a quello competente per la decisione. Si applicano, altresì, per quanto non previsto e se compatibili con le norme contenute nel presente capo, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;737#art-22