Capo II
Art. 20
15 / 31Procedimento dinanzi al consiglio centrale o provinciale di disciplina
In vigore dal 29 dic 1981
Il consiglio centrale o provinciale di disciplina è convocato dall'organo indicato nell' entro dieci giorni dalla ricezione del carteggio. Nella prima riunione il presidente ed i membri del consiglio esaminano gli atti e ciascuno di essi redige dichiarazione per far constatare tale adempimento; indi il presidente nomina relatore uno dei membri e fissa il giorno e l'ora della riunione per la trattazione orale e per la deliberazione del consiglio che dovrà aver luogo entro quindici giorni dalla data della prima riunione del consiglio stesso.
Il segretario, appena terminata la prima riunione, notifica per iscritto all'inquisito che dovrà presentarsi al consiglio di disciplina nel giorno e nell'ora fissati, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti dell'inchiesta o di chiederne copia entro dieci giorni e di farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunicandone il nominativo entro tre giorni; lo avverte inoltre che, se non si presenterà, nè darà notizia di essere legittimamente impedito, si procederà in sua assenza.
Il difensore, se lo richiede, ha facoltà di prendere visione degli atti prima della data della riunione e di chiederne copia; lo stesso non può intervenire alle sedute degli organi collegiali senza l'assenso dell'interessato.
Nel giorno fissato, aperta la seduta, il presidente, dopo aver fatto introdurre l'inquisito e l'eventuale difensore:
a) legge l'ordine di convocazione;
b) rende noti i precedenti disciplinari e di servizio dell'inquisito;
c) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, da parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;
d) fa leggere dal segretario la contestazione degli addebiti, le giustificazioni e la relazione del funzionario istruttore;
e) chiede se i membri del consiglio o l'inquisito desiderino che sia letto qualche altro atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.
Il presidente, o i membri del consiglio previa autorizzazione del presidente, possono chiedere al giudicando chiarimenti sui fatti a lui addebitati. Questi può presentare una memoria preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa, e può produrre eventuali nuovi elementi; la memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti il consiglio ed allegati agli atti. Il presidente dà la parola al difensore, se presente, le cui conclusioni devono essere riportate nel verbale della seduta, ed infine chiede all'inquisito se ha altro da aggiungere. Udite le ulteriori ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente dichiarata chiusa la trattazione orale e fa ritirare l'inquisito ed il difensore.
Il consiglio, se ritiene di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'organo proponente indicando i punti sui quali giudica necessario ulteriori accertamenti.
Non verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, il consiglio delibera a maggioranza di voti, con le seguenti modalità:
a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e, quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle sanzioni. Tutti i componenti del consiglio danno il loro voto su ciascuna questione;
b) qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti il consiglio che hanno votato per la sanzione più grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che venga a sussistere la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una questione vi è parità di voti, prevale l'opinione più favorevole al giudicando.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;737#art-20