Art. 17 · Procedimenti per l'irrogazione del richiamo scritto e della pena pecuniaria
Capo II

Art. 17

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Procedimenti per l'irrogazione del richiamo scritto e della pena pecuniaria

In vigore dal 29 dic 1981
Il procedimento per irrogare il richiamo scritto o la pena pecuniaria deve svolgersi attraverso le seguenti fasi: contestazione scritta degli addebiti al trasgressore; acquisizione delle giustificazioni scritte dell'interessato; valutazione delle giustificazioni addotte e degli altri elementi raccolti; decisione; notifica della decisione al trasgressore; comunicazione della sanzione inflitta agli uffici interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;737#art-17