Art. 12 · Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni
Titolo II

Art. 12

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Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni

In vigore dal 29 dic 1981
Ogni superiore è competente a rilevare le infrazioni. Il superiore che rileva l'infrazione deve: far constatare, dopo essersi qualificato, la mancanza al responsabile; procedere alla sua identificazione; astenersi, di massima, dal richiamarlo in presenza di altre persone, tranne che le circostanze non impongano l'immediata repressione; in tal caso deve riferirsi unicamente al particolare fatto del momento; dare le eventuali disposizioni atte ad eliminare o ad attenuare le conseguenze della infrazione; inoltrare rapporto sui fatti all'organo competente ad infliggere la sanzione. Il rapporto deve indicare chiaramente e concisamente tutti gli elementi utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entità della sanzione.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;737#art-12