Art. 11 · Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale
Capo II

Art. 11

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Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale

In vigore dal 29 dic 1981
Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;737#art-11