Art. 10 · Rinvio
Capo II

Art. 10

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Rinvio

In vigore dal 29 dic 1981
La sospensione cautelare per motivi disciplinari, gli effetti sulla progressione in carriera, l'esclusione e la ammissione agli esami e agli scrutini a seguito della sospensione per motivi disciplinari o penali, il computo della sospensione dal servizio a seguito di condanna penale e la revoca di diritto della sospensione, nonché la riabilitazione, la reintegrazione del dipendente prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare, la reintegrazione del dipendente assolto in sede di giudizio penale di revisione, la premorienza del dipendente alla sentenza di assoluzione in sede di revisione sono regolati dalle norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle norme sulla disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;737#art-10