Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 gen 1982
Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, è sostituito dal seguente: "L'indennità decorre dal giorno del superamento dell'esame per il personale già in servizio e da quello di assunzione in servizio per il personale di nuova nomina". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 ottobre 1981 PERTINI SPADOLINI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1981 Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 9
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-22;760#art-2