Art. 1
1 / 1In vigore dal 10 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 21 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
archeologia del vicino Oriente;
filologia umanistica;
etnologia;
archeologia delle province romane;
storia dell'arte contemporanea;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia economica del mondo antico;
letteratura umanistica;
teoria della letteratura;
storia dei Paesi afro-asiatici;
storia degli antichi stati italiani;
storia dell'Italia contemporanea;
storia delle istituzioni politiche;
storia del commercio e della navigazione;
storia dell'industria;
demografia storica;
storia agraria medioevale;
iconografia;
istituzioni medievali;
geografia politica;
geografia economica;
geografia storica;
storia della geografia;
metodologia della ricerca geografica;
geografia regionale;
geografia della popolazione;
geografia urbana e rurale;
cartografia;
storia e critica del cinema;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'arte dell'estremo Oriente;
museografia;
codicologia e storia della miniatura;
etnomusicologia;
assiriologia;
epigrafia semitica;
lingua e letteratura ebraica;
lingue arie moderne dell'India;
storia e civiltà dell'India e dell'estremo Oriente;
lingua e letteratura persiana;
fonetica sperimentale;
storia delle lingue dell'Italia pre-romana;
lingua e letteratura armena.
Art. 22 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
semiotica;
storia della psicologia;
storia della filosofia indiana;
storia della filosofia ebraica;
storia della logica;
sociologia della conoscenza;
pedagogia sperimentale;
sociologia dell'educazione;
storia della sociologia.
Nel medesimo elenco l'insegnamento di "storia delle filosofie e delle scienze mussulmane" muta la denominazione in quella di "storia della filosofia e della scienza mussulmana". L'insegnamento di "storia della filosofia e della scienza mussulmana" indicato in detto elenco al n. 35 è soppresso.
Art. 23 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne ad indirizzo europeo sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
letteratura francese contemporanea;
letteratura inglese contemporanea;
letteratura tedesca contemporanea;
letteratura spagnola contemporanea;
letteratura russa contemporanea;
lingua e letteratura tedesca medievale;
lingua e letteratura inglese medievale;
lingua e letteratura francese medievale;
lingua e letteratura spagnola medievale;
lingua e letteratura russa medievale;
lingua e letteratura catalana;
letteratura brasiliana;
letterature dei paesi francofoni;
storia del teatro francese;
storia del teatro spagnolo;
lingua e letteratura ucraina;
letterature e tradizioni popolari slave;
storia della critica inglese e americana;
letterature dei paesi anglofoni;
storia del teatro inglese;
antichità germaniche;
tradizioni popolari germaniche;
storia delle lingue scandinave.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 183
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;936#art-1